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Re: dichiarazione ospitalita cittadino extracomunitario...

Autore: franco.doc
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Date: 07/01/2011
Time: 17.05

Commenti

------------------------------------L'art. 12, D.L. n. 59/78 convertito nella legge 191/78 così recita: "chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile". Questa norma si applica in generale a qualsiasi soggetto si voglia ospitare (quindi agli extracomunitari oltre che anche ai cittadini italiani). L'art. 7, D.lgs. n. 286/98 così recita: "chiunque, a qualsiasi titolo anche grautito, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza". La differenza è che, nel caso di cittadino italiano, la dichiarazione di ospitalità da rendere entro 48 ore, va fatta solo qualora tale ospitalità si protragga per più di 30 giorni; per il cittadino straniero la cessione va fatta a prescindere dalla durata della sua permanenza presso il proprio immobile.----------------------------------------------- Caro graziono il cittadino straniero va sempre registrato...........ma tu non c'entri nulla dato che lei e' a bari son cazzi del barese e a bari ci sono altri problemi che andare dietro a cubane potenziali clandestine te lo posso assicurare anche se la legge e' legge, ciao


Ultimo aggiornamento: 01-02-11