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Autore: el milanes
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Date: 12/02/2007
Time: 03.29
QUESTO E'PER SMERDARE PER I TARATI CHE NON KAPISKONO UN BENEAMATO KAZZO ED INSISTONO A"GANASSARE" DA PERFETTI IDIOTI.IO NON PARLO MAI DI COSE CHE NON CONOSCO!!!!E PERCIO'CON QUESTO TI SOLLEVO DAL DISTURBO DI TELEFONARE AL MINISTERO OD AL CONSOLATO DI CUBA DECRETO Con ricorso depositato il 16 maggio 2001 nella cancelleria del Tribunale di Firenze O.A.R. (nato all'Avana (Cuba) il 22 ottobre 1960), assumeva: che era espatriato il 14 maggio 1999 senza più far ritorno a Cuba; che secondo la legislazione cubana egli era considerato straniero nel suo paese d'origine, atteso che 'i cittadini cubani che viaggiano per motivi di turismo e si trattengono all'estero per oltre undici mesi sono considerati immigranti. Questo significa che nel momento in cui egli avesse desiderato visitare Cuba avrebbe dovuto chiedere un permesso d'ingresso presso il Consolato di Cuba e che il permesso avrebbe potuto essere conferito o revocato a criterio delle autorità cubane d'immigrazione. Sosteneva, ancora, che per la legge cubana il ricorrente, non facendo ritorno nel proprio Paese entro *****gli 11 mesi prescritti*****, aveva rinunziato al diritto di rientrarvi e di conseguenza aveva subito la confisca dei suoi beni; premesso, infine, che la Repubblica socialista di Cuba non riconosceva più l'istante come proprio cittadino, in quanto la Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con legge 1 febbraio 1962 n. 306, prevedeva, all'art. 1, che é apolide l'individuo che non sia considerato da nessuno Stato come proprio cittadino: 'une personne qu'aucun Etat ne considére comme son ressortissant par application de sa legislation', mentre lo Stato di residenza non lo assimila ai propri cittadini nel riconoscimento di diritti e doveri.........................................ECCO FATTO