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Autore: Carmen
Email: Oloddumare - Olorun - Olofi
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Date: 04/12/2007
Time: 22.50
Un conto è il permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque nel caso che dici tu se una persona è sposata e si separa, sarà vero, non lo so. Un'altro conto è il cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) per motivi di lavoro, che è il caso in questione (ed è anche il mio). La seguente informazione proviene dal sito stranieriinitalia.it: 1) Ricongiungimento con i familiari Se sei titolare di carta di soggiorno o se sei titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con durata non inferiore a un anno, per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi: - puoi chiedere il ricongiungimento con: a) il coniuge non legalmente separato; b) i figli minori a carico; c) i genitori a carico; d) i parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro. Per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, devi presentare apposita domanda alla Questura del TUO luogo di dimora.Tale domanda, corredata della documentazione prescritta in via generale, deve provare: • la disponibilità di un alloggio, oppure, nel caso di un figlio minore degli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore abiterà; • la disponibilità di un reddito annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio del medesimo importo se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari.