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Autore: TOPO GIGIO
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Date: 22/07/2005
Time: 09.09
A me sembra che non ci voglia. (copio e incollo dal sito ambasciata svizzera in Italia)
Abolizione dell'obbligo del visto per stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno (permesso di colore blu) e di una carta di soggiorno (carta di colore rosa) entrambi in corso di validità
Esenzione dall'obbligo del visto per stranieri titolari di un permesso di soggiorno, accettato dall'UFM, durevole e valido di uno Stato dell'UE o dell'AELS, di Andorra, Canada, Monaco, San Marino o degli USA.
I permessi di soggiorno in Italia devono essere stati rilasciati per uno dei seguenti motivi:
Adozione Studi Famiglia Residenza elettiva Lavoro Motivi religiosi (emmesso per due anni) Per l’entrata in Svizzera viene richiesta la presentazione del permesso di soggiorno valido, in originale e del passaporto nazionale. Il passaporto deve essere valido almeno 3 mesi a partire dalla data di uscita dalla Confederazione Elvetica.
L'esenzione dall'obbligo del visto è applicabile purché il soggiorno non superi tre mesi e lo scopo del soggiorno sia turismo, visita, formazione teorica (studi, corsi tecnici dispensati in seno a un'impresa in Svizzera, in relazione con l'acquisto o la consegna d'installazioni tecniche a clienti all'estero, corsi teorici organizzati da un'impresa in Svizzera a favore dei suoi collaboratori occupati all'estero), colloqui d'affari, cure mediche o soggiorno di cura, partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo, attività di autista al servizio di un'impresa con sede all'estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera, attività temporanea di corrispondente per media esteri nonché attività lucrativa senza assunzione d'impiego, nella misura in cui essa non superi gli otto giorni per anno civile; sono eccettuate le attività nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, della ristorazione, dei lavori di pulizia in aziende o a domicilio nonché del servizio di sorveglianza e di sicurezza.
Chi ha presentato domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura e possiede la ricevuta (“tagliandino”) non può beneficiare di questa disposizione. L’entrata in Svizzera sarà possibile unicamente dopo ricezione del documento originale (permesso di soggiorno italiano in formato A4).
ATTENZIONE: I posti di frontiera si riservano il diritto di rifiutare l‘autorizzazione d’entrata in Svizzera a tutte le persone che non adempiono alle condizioni richieste o che forniscono dati ed informazioni non veritieri