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Autore: max-habanero
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Date: 03/03/2005
Time: 09.48
A me risulta che un cubano illustre...El che, abbia rinunciato alla cittadinanza cubana...(aprile 1965) http://utenti.lycos.it/larevolution/cuba_guevara.htm
La costituzione Cubana permette la rinuncia alla cittadinanza cubana, anzi , spiega anche come perderla....
Art. 15. Pierden la ciudadanía cubana: a) Los que adquieran una ciudadanía extranjera. b) Los que sin permiso del Senado entren al servicio militar de otra nación, o al desempeño de funciones que lleven aparejada autoridad o jurisdicción propia. c) Los cubanos por naturalización que residan tres años consecutivos en el país de su nacimiento, a no ser que expresen cada tres años, ante la autoridad consular correspondiente, su voluntad de conservar la ciudadanía cubana. La Ley podrá determinar delitos y causas de indignidad que produzcan la pérdida de la ciudadanía por naturalización, mediante sentencia firme de los Tribunales competentes. d) Los naturalizados que aceptaren una doble ciudadanía. La pérdida de la ciudadanía por los motivos consignados en los incisos a) y c) de este artículo no se hará efectiva sino por sentencia firme dictada en juicio contradictorio ante Tribunal de Justicia, según disponga la Ley.
http://www.juanperez.com/constitucion/II.html
Infine, alcune sentenze hanno conferito lo status di 'apolide' nei confronti di cubani che non sono tornati in Cuba entro gli undici mesi, concessi dal loro governo...
'depositato il 16 maggio 2001 nella cancelleria del Tribunale di Firenze O.A.R. (nato all'Avana (Cuba) il 22 ottobre 1960), assumeva: che era espatriato il 14 maggio 1999 senza più far ritorno a Cuba; che secondo la legislazione cubana egli era considerato straniero nel suo paese d'origine, atteso che 'i cittadini cubani che viaggiano per motivi di turismo e si trattengono all'estero per oltre undici mesi sono considerati immigranti. Questo significa che nel momento in cui egli avesse desiderato visitare Cuba avrebbe dovuto chiedere un permesso d'ingresso presso il Consolato di Cuba e che il permesso avrebbe potuto essere conferito o revocato a criterio delle autorità cubane d'immigrazione. Sosteneva, ancora, che per la legge cubana il ricorrente, non facendo ritorno nel proprio Paese entro gli 11 mesi prescritti, aveva rinunziato al diritto di rientrarvi e di conseguenza aveva subito la confisca dei suoi beni; premesso, infine, che la Repubblica socialista di Cuba non riconosceva più l'istante come proprio cittadino, in quanto la Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con legge 1 febbraio 1962 n. 306, prevedeva, all'art. 1, che é apolide l'individuo che non sia considerato da nessuno Stato come proprio cittadino: 'une personne qu'aucun Etat ne considére comme son ressortissant par application de sa legislation', mentre lo Stato di residenza non lo assimila ai propri cittadini nel riconoscimento di diritti e doveri..... ....Per tutte queste ragioni in fatto e in diritto, l'istante concludeva chiedendo che il Tribunale di Firenze dichiarasse che egli era apolide, in coerenza con l'altra sua statuizione su un caso uguale, resa con decreto 29.1.1996 a conclusione di un procedimento camerale...'
Suerte max-habanero