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Arriva a casa e la cubana è sparita ???? vedi llegato

Autore: paolo
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Date: 07/03/2003
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I DIRITTI ED I DOVERI DEI CONIUGI Allontanamento del coniuge ed obbligo di assistenza morale e materiale

Si è detto che i coniugi devono fissare l'indirizzo della vita famigliare e quindi le scelte principali della famiglia di comune accordo. L'art. 144 c.c. introduce di seguito un esplicito richiamo anche alla residenza anagrafica chiarendo che, analogamente alle scelte, deve essere concordata e stabilita da entrambi i coniugi. L'obbligo di coabitazione potrà dirsi violato quando uno dei coniugi si sia del tutto rifiutato di fissare dall'inizio la residenza famigliare con l'altro o l'abbia successivamente abbandonata. I casi di abbandono della residenza coniugale sono molteplici e le conseguenze che ne derivano possono spiegare diversi effetti, sia civili che penali. Il caso più frequente è l'abbandono senza che vi sia una giusta causa. Dal punto di vista civile, l'inesistenza di giusta causa, accompagnata dal rifiuto del coniuge di tornare nella residenza famigliare, permette all'altro coniuge di sospendere l'assistenza morale e materiale nei suoi confronti. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall' art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza famigliare, rifiuta di tornarvi.

Ciò rappresenta l'unica eccezione alla regola generale che impone l'obbligo di contribuzione e assistenza continua ed ininterrotta in favore della famiglia e del coniuge. Quanto alle conseguenze penali, si osserva che, con l'abbandono della casa coniugale, spesso si assiste alla cessazione o alla sostanziale attenuazione delle prestazioni materiali ed assistenziali in favore del coniuge e dei figli. Verificandosi tale ipotesi sarà consentito al coniuge abbandonato rimettere il fatto davanti al giudice penale, sporgendo preventivamente una querela nei confronti dell'altro. Art. 70 c.p. - Violazione degli obblighi di assistenza familiare Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo e del coniuge. 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo i casi previsti dal numero 1 e quando il reato è commesso nei confronti di minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge. Art. 146 c.c. II comma - La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza famigliare.


Aggiornato il: 10 dicembre 2011