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Autore: giorgio
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Date: 29/01/2003
Time: 06.32
Per Negiz. Anzitutto per ordine: 1) I diritti acquisiti dal coniuge cubano restano immodificati anche in caso di scioglimento del matrimonio. a) Il PRE non viene revocato da parte della autorità cubana in quanto al momento della richiesta e della sua concessione il matrimonio era ancora in essere. b) La carta di soggiorno soggiace alle stesse regole poichè rilasciata in base ad un matrimonio effettivo. Ti preciso al riguardo che in base alla nuova legge la Questura,prima di rilasciare la carta di soggiorno che la moglie abbia richiesto, dispone controlli atti ad accertare se la convivenza sia fittizia o effettiva, negandola nel primo caso e concedendola nel secondo. Sono cioè i poliziotti ad effettuare una ispezione nella residenza dichiarata ed ad effettuare i controlli del caso. c) La cittadinanza viene conservata, poichè al momento della sua richiesta la Prefettura richiede se vi siano in corso o meno cause di scioglimento del matrimonio. Ma se la separazione avviene dopo la richiesta di cittadinanza il conseguente divorzio non travolge i diritti acquisiti o da acquisire al momento della domanda. Circa la spedizione dell'italiano che chieda a Cuba il divorzio con la moglie ancora in Italia perchè ospite,per esempio, da una altra persona( caso più che frequente nell'ipotesi di abbandono del tetto coniugale) la Consultoria Juridica competente da inizio alle pratiche di divorzio per rebeldia senza disporre alcuna notifica alla persona che si trovi all'estero. Tale istituto risulta del tutto disancorato dai principi regolatori il nostro ordinamento giuridico per il quale, come sai, il principio del contraddittorio è indispensabile. Acquisito il divorzio l'italiano potrà attivarsi per farlo trascrivere negli atti dello stato civile, naturalmente espletate le pratiche di legalizzazione e di traduzione per le quali è competente l'Ambassciata. E' però importante che la moglie non abbia fatto lei le richieste di separazione in Italia e sia già iniziato il relativo procedimento avanti il Tribunale. In questo caso la causa continua con tutte le conseguenze di legge in ordine agli alimenti. Supponi al riguardo che la moglie abbia chiesto la separazione giudiziale con addebito di colpa al marito, colpevole a suo dire, di maltrattamenti o violazione degli obblighi di assistenza previsti dall' art. 570 del codice penale, con relativa richiesta di mantenimento. Il giudizio non si ferma solo per il fatto che la Consultoria di Yaguajai abbia concesso il divorzio per rebeldia.Spero di avere riassunto bene la situazione. Giorgio