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SI POSSIBILE... MA DIFFICILE - attendere decreto flussi lav. autonomi

Autore: negiz
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Date: 20/05/2003
Time: 03.25

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Conversione visto turistico in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per turismo (ottenibile con un visto per turismo) è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro AUTONOMO ai sensi dell'a.39 del DPR 31 agosto 1999 (regolamento di attuazione del TU sull'immigrazione) e la domanda deve essere presentata dall'interessato alla Direzione Provinciale del Lavoro esibendo moduli e documenti che ti spiegheranno loro. La domanda viene esaminata se vi è capienza nelle quote fissate dai decreti flussi per quanto riguarda il lavoro autonomo (l'ultimo è il DPCM n.268 del 15.11.02, prorogato nei termini da un altro DPCM, mi pare del 20.12.02). L'ultimo decreto flussi emanato in merito era per il 2002, ma i termini di presentazione delle domande sono stati prorogati al 31.03.03: il che significa che per ora il discorso delle conversioni E' BLOCCATO FINO AL PROSSIMO DECRETO FLUSSI. Occorrerà aspettare l'emanazione di un nuovo decreto flussi per autonomi (che il ministro Maroni aveva promesso per i primi mesi di quest'anno) e l'eventuale ripartizione per regione delle quote.

========= NORMATIVA =========

(DPR 31.8.99) Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Articolo 39 (Disposizioni relative al lavoro autonomo) (Articolo 26 del Testo Unico)

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attività per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo e tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 47, 48 e 49, per le attività che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali o tecniche il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta o presso il competente Ordine professionale l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate alla Questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

5. Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo.

6. La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso. la quale provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dall'Unione delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

7. Lo straniero già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa, può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine oltre alla documentazione di cui ai commi 1,2 e 3, deve essere prodotta l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.

================================================================== DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [1], e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [2], relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002 non è stato emanato;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40 [3], con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, n. 62, e 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini stranieri non comunitari; Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, colloca gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private tra le categorie incluse nell'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della programmazione dei flussi;

Considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell'anno 2001, con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;

Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000 ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;

Decreta:

Articolo 1.

1.Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

collaboratori coordinati e continuativi;

soci e amministratori di società non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Articolo 2.

1.Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 [4].

Articolo 3.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.

Articolo 4.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:

3.000 cittadini albanesi;

2.000 cittadini tunisini;

2.000 cittadini marocchini;

1.000 cittadini egiziani;

500 cittadini nigeriani;

500 cittadini moldavi;

1.000 cittadini srilankesi.

Articolo 5.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 4.000 persone.

Roma, 15 ottobre 2002

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 149


Aggiornato il: 10 dicembre 2011