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Re: parlato stamani con direz.prov.lav.di Ancona

Autore: negiz
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Date: 13/05/2003
Time: 06.45

Commenti

NON TI PREOCCUPARE RODNEY, non so cosa ti abbiano detto, però SE TU DEVI CONVERTIRE UN VISTO TURISTICO, LE QUOTE FLUSSI RILEVANTI SONO QUELLE PER LAVORO AUTONOMO, LE QUALI NON VENGONO (non lo sono mai state) RIPARTITE PER PAESI DI ORIGINE. I flussi che vengono ripartiti per i paesi do origine sono quelli relativi ai lavoratori SUBORDINATI O STAGIONALI.

PER MAGGIORE CHIAREZZA, CONFRONTA CIO' CHE TI DICO CON L'ULTIMO DECRETO FLUSSI CHE E' STATO EMANATO (quello per il 2002), e che allego in calce al post. FARE ATTENZIONE all'art. 1, comma 2, dove, per la prima volta si fa espresso divieto di convertire, nell'ambito di tali quote, permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo (FU ALL'EPOCA UNA RILEVANTE INNOVAZIONE NELLA MATERIA DELLE CONVERSIONI). Dobbiamo sperare che, nel prossimo decreto non sia contenuto un analogo comma che vieti la conversione dei permessi di soggiorno per turismo. Ma, finora, questo non è mai accaduto. FARE ANCHE ATTENZIONE all'art. 4, che disciplina i flussi per lavoro subordinato e per lavoro stagionale: si noti che questi flussi, a differenza di quelli determinati ai sensi dell'art. 1, sono suddivisi in base al paese di provenienza del cittadino extracomunitario. DUNQUE, PER GLI AUTONOMI, NON CI SONO QUOTE-PAESE E CUBA RIENTRA A PIENO DIRITTO FRA I PAESI AMMISSIBILI.

RIPORTO IL DECRETO PER INTERO:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [1], e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [2], relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale prevede che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente";

Visto che il decreto di programmazione annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari per il 2002 non è stato emanato;

Visto il documento programmatico 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, emanato, a norma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40 [3], con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2001, n. 112;

Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente in data 24 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998, n. 1, 16 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1998, n. 249, 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, n. 62, e 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2001, n. 113, ha autorizzato l'ingresso di 83.000 cittadini stranieri non comunitari; Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del testo unico;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato e stagionale;

Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale altamente qualificata;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Considerato che l'articolo 22 della legge 30 luglio 2002, n. 189, colloca gli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private tra le categorie incluse nell'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione, e dunque al di fuori della programmazione dei flussi;

Considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di "lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi";

Considerato che la situazione economica e politica dell'Argentina ha posto in condizioni difficili numerosi lavoratori di origine italiana;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dell'anno 2001, con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;

Visti e confermati i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 febbraio 2002, 12 marzo 2002, 22 maggio 2002 e 16 luglio 2002, che hanno autorizzato complessivamente 56.000 ingressi per lavoro stagionale e 3.000 per lavoro autonomo;

Decreta:

Articolo 1.

1.Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate:

ricercatori;

imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale;

liberi professionisti;

collaboratori coordinati e continuativi;

soci e amministratori di società non cooperative;

artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Articolo 2.

1.Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei "dirigenti", entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 comma 1 del decreto legislativo n. 286/1998 [4].

Articolo 3.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 4.000 persone.

Articolo 4.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, entro una quota massima di 10.000 persone, come di seguito ripartite:

3.000 cittadini albanesi;

2.000 cittadini tunisini;

2.000 cittadini marocchini;

1.000 cittadini egiziani;

500 cittadini nigeriani;

500 cittadini moldavi;

1.000 cittadini srilankesi.

Articolo 5.

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 4.000 persone.

Roma, 15 ottobre 2002

p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 149


Aggiornato il: 10 dicembre 2011