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Re: TI SBAGLI KALBER

Autore: negiz
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Date: 12/05/2003
Time: 12.08

Commenti

Ribadisco: ti sbagli.

"La prefettura, l'ufficio esteri sportello al pubblico (nonchè l'ambasciata italiana) da me interpellati hanno categoricamente negato la possibilità di cambiare un visto turistico in uno di lavoro, qualsiasi esso sia."

Non devi rivolgerti né alla Prefettura né all'ambasciata ma alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO La legge è molto chiara al riguardo: a.39 del DPR 31 agosto 1999 (regolamento di attuazione del TU sull'immigrazione)

"Credo che l'iter a cui ti riferisci (co.co.co.) fosse possibile fino a qualche mese fa ma che oggi sia decaduto."

Non è decaduto in senso assoluto il 31-03-03. Semplicemente occorre attendere il nuovo DPCM sui flussi d'ingresso per lavoro autonomo, come, peraltro, avevo specificato nel post precedente:

"Voglio inoltre aggiungere che il problema dei flussi, in realtà ampiamente esauriti dalle domande di sanatoria di posizione di irregolari già residenti, non riguarda il mio caso, trattandosi come torno a ripetere di un'infermiera cioè di categoria professionale che non soggiace (assieme a una decina di altre) alle restrizioni dei flussi migratori."

Non fare confusione fra la sanatoria degli irregolari già presenti in Italia, che nulla ha che vedere con il decreto sui flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari, e la programmazione dei flussi di ingresso per lavoro AUTONOMO.

Ecco qui un link all'ultimo DPCM rilevante (il n.268 del 15.11.02, prorogato al 31.03.03 dal DPCM 20.12.02): http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,21296%7C137,00.html Comunque ecco lo stralcio dell'articolo che ci interessa: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 2002. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto... Decreta... Articolo 1. 1.Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2.000 persone, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; collaboratori coordinati e continuativi;

QUINDI IN SINTESI: per ora non è possibile convertire un permesso di soggiorno turistico in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ma dopo l'entrata in vigore del prossimo DPCM sui flussi d'ingresso di lavoratori autonomi sarà possibile fare opportuna domanda alla DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, la quale, dopo esame positivo della documentazione prodotta, rilascerà un nulla osta di avviamento al lavoro. Con tale nulla osta ci si reca in questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro valevole un anno e rinnovabile per un altro anno.

LA DIFFICOLTA' MAGGIORE RISULTA IL REPERIMENTO DI UN CONTRATTO DI CO.CO.CO. con il quale l'azienda apre una partita contributiva e fiscale a carico del datore di lavoro.


Aggiornato il: 10 dicembre 2011