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Re: x invitare con contratto di lavoro..HELP!!!

Autore: Marco el Webmaster
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Date: 11/05/2003
Time: 13.51

Commenti

Caro Pit, quello dell'invito per lavoro è un vero e proprio terno al lotto, in quanto non si può liberamente assumere chi si vuole, ma bisogna richiedere l'autorizzazione all'Ufficio Provinciale del Lavoro, il quale la rilascia nell'ambito di una ristretta quota annuale (15.000-30.000 lavoratori extra-comunitari per tutta l'Italia).

Ecco la procedura (tratta dal sito http://www.stranierinitalia.it)

La procedura ha 6 passaggi.

1) Il datore di lavoro deve:

innanzitutto presentare un'apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro (bisogna usare l’apposita modulistica). La richiesta deve essere effettuatata presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro competente per il territorio in cui si svolgerà l’attività lavorativa.

Dopo aver verificato le condizioni lavorative offerte allo straniero dal datore di lavoro e dietro presentazione della documentazione richiesta la Direzione Provinciale del Lavoro rilascia l’autorizzazione al lavoro nell’ambito della quota prevista dal decreto sui flussi . Le condizioni lavorative non possono mai essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili

La richiesta di autorizzazione al lavoro deve contenere:

a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell’impresa, la sua denominazione e sede (se si tratta di lavoro a domicilio le complete generalità del datore di lavoro committente);

b) le complete generalità del lavoratore straniero;

c) l’impegno di assicurare al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o quelli comunque applicabili;

d) la sede dell’impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l’attività lavorativa;

e) l’indicazione delle modalità alloggiative.

Alla richiesta devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione dell’impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l’attività d’impresa;

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all’estero, sottoposto alla sola condizione dell’effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali attestante la sua capacità economica,

La Direzione Provinciale del Lavoro deve rilasciare l’autorizzazione al lavoro entro 20 giorni dal ricevimento della domanda .

2) Il datore di lavoro deve:

richiedere alla Questura competente per territorio l’apposizione, sull'autorizzazione al lavoro rilasciata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, del nulla osta provvisorio per l’ingresso. Alla richiesta deve essere allegata, oltre all'autorizzazione, la copia della domanda e della documentazione già presentata.

Il nulla osta può essere rifiutato nel caso in cui il datore di lavoro risulti denunciato per uno dei reati relativi all’immigrazione clandestina o per uno dei reati previsti dall’art. 380 e 381 del c.p.p.

La Questura deve rilasciare nulla osta provvisorio per l’ingresso entro 20 giorni dal ricevimento della domanda.

3) Il datore di lavoro deve:

inviare l’autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta della Questura al lavoratore straniero.

4) Il lavoratore straniero deve:

presentare l’autorizzazione al lavoro corredata del nulla osta della Questura alla Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di appartenenza, ai fini del rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato. L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

La Rappresentanza diplomatica italiana deve rilasciare il visto di ingresso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

5) Il lavoratore straniero deve:

richiedere alla Questura competente, entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per la durata prevista dal visto di ingresso, esibendo il passaporto corredato del visto di ingresso.

6) Il datore di lavoro deve:

comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro o all’INPS (nel caso di lavoro domestico), entro 5 giorni , l’inizio dell’attività lavorativa nonchè richiedere alla Direzione Provinciale del Lavoro il rilascio del libretto di lavoro.


Aggiornato il: 10 dicembre 2011